Art. 1
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In vigore dal 19 dic 2021
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»;
Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.»;
Visto l', comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.»;
Visto l', comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce «che il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;
Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008;
Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;
Visto il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Visto l' del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
Vista la comunicazione effettuata in data 4 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 attestata con nota del 26 luglio 2021;
Vista la comunicazione effettuata in data 23 settembre 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a seguito dell'entrata in vigore dell', comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (di seguito «Ministero») secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito «codice dei contratti pubblici»).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri (di seguito «CCNL»).
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-10-04;204#art-1