Capo IV
Art. 9
9 / 17Obbligo di frequenza
In vigore dal 22 feb 2022
1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalità a distanza, le lezioni almeno per l'80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico.
2. Le Scuole provvedono all'accertamento dell'effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalità a distanza.
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