Art. 9 · Obbligo di frequenza
Capo IV

Art. 9

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Obbligo di frequenza

In vigore dal 22 feb 2022
1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalità a distanza, le lezioni almeno per l'80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico. 2. Le Scuole provvedono all'accertamento dell'effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalità a distanza.
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