Capo III
Art. 7
7 / 17Modalità di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti
In vigore dal 22 feb 2022
Modalità di ammissione ai corsi
di specializzazione per archivisti
1. Il numero degli studenti ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all', comma 1, non può superare il numero massimo determinato, annualmente, da ciascuna delle Scuole in riferimento alle relative disponibilità logistiche e organizzative.
2. Sono ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all', comma 1, e abbiano superato una prova scritta volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico, nonché una prova di traduzione dal latino di un documento edito di età medioevale. Il superamento di tali prove consente di accedere alla graduatoria di cui al comma 4.
3. Per la definizione del contenuto e per l'espletamento e la valutazione delle prove, è istituita una commissione formata dal Direttore e da due docenti di ciascuna Scuola, nominati dal medesimo Direttore. Ai membri delle commissioni di esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
4. Per ciascuna delle prove è attribuita una votazione in trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione ottenuta è di almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni è formata la graduatoria di accesso.
5. Gli aspiranti all'ammissione ai corsi presentano domanda ai Direttori delle Scuole entro il 5 settembre di ciascun anno.
6. Le prove di ammissione si svolgono, presso tutte le Scuole, il 1° ottobre di ogni anno. Se il 1° ottobre è un giorno festivo, le prove sono posticipate al primo giorno utile successivo.
7. I dipendenti del Ministero della cultura, inquadrati nel profilo professionale di funzionario archivista, purchè in possesso dei titoli di studio di cui all', comma 1, sono ammessi ai corsi anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere le prove di ammissione.
8. Gli archivisti preposti agli archivi di enti o istituzioni ecclesiastiche d'interesse storico, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, che hanno superato la prova di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti, possono essere ammessi ai corsi anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi dell', comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.
Storico versioni
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