Art. 4 · Organi delle Scuole e loro compiti
Capo II

Art. 4

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Organi delle Scuole e loro compiti

In vigore dal 22 feb 2022
1. Sono organi delle Scuole: a) il Direttore; b) il Consiglio didattico. 2. Le funzioni di Direttore sono svolte dal Direttore dell'Archivio di Stato presso cui è istituita la Scuola. Il Direttore si avvale, per le attività di segreteria della Scuola, di una unità interna all'istituto. Sia le funzioni di direzione sia le attività di segreteria non determinano alcun onere per la finanza pubblica, in quanto svolte da personale di ruolo dell'amministrazione. 3. Il Consiglio didattico è presieduto dal Direttore della Scuola ed è composto dai titolari degli insegnamenti attivati. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri in materia di organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e formative. 4. Alle riunioni del Consiglio didattico in cui sono esaminati i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale sono ammessi a partecipare anche il Soprintendente archivistico e bibliografico competente per territorio, o un suo delegato, nonché i rappresentanti designati dagli enti che hanno sottoscritto accordi con le Scuole ai sensi dell', comma 3, con oneri a loro carico.
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