Art. 11 · Trasferimento infrannuale in altre Scuole
Capo IV

Art. 11

11 / 17

Trasferimento infrannuale in altre Scuole

In vigore dal 22 feb 2022
1. Gli studenti, sia dei corsi di specializzazione sia dei corsi di formazione, iscritti presso una delle Scuole, possono, per documentate ragioni, chiedere il trasferimento in corso d'anno presso altra Scuola fra quelle istituite ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963. 2. L'istanza di trasferimento è presentata al Direttore della Scuola presso cui lo studente è iscritto. Il Direttore della Scuola trasmette l'istanza, corredata del proprio nulla osta, al Direttore della Scuola presso la quale è richiesto il trasferimento. 3. Il Direttore della Scuola presso cui è richiesto il trasferimento, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale trasferimento, nei limiti dei posti disponibili. 4. Lo studente trasferito ha diritto all'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti presso la Scuola di provenienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:cultura.ministero:decreto:2021-10-01;241#art-11