Art. 1 · Funzioni
Capo I

Art. 1

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Funzioni

In vigore dal 22 feb 2022
IL MINISTRO DELLA CULTURA d'intesa con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l', comma 3; Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato», e, in particolare, il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64); Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l', commi 3 e 4, ai sensi dei quali, con regolamento adottato ex , comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica [...] si provvede al riordino delle scuole di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»; Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, recante «Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato» e, in particolare, l', che istituisce le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa allo stesso decreto (Torino, Milano, Mantova, Venezia, Bolzano, Trieste, Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari), la cui permanenza in vigore è stata individuata come indispensabile, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' della legge 6 luglio 2002, n. 137», e, in particolare, gli ; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», e, in particolare, l', comma 2, lettera o), ai sensi del quale la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali «coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato», nonché l'articolo 19, comma 2, lettera f), ai sensi del quale la Direzione generale Archivi «elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche»; Visto il decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 29 maggio 2019, recante «Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi»; Acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, reso nella riunione del 31 marzo 2020; Acquisite le intese del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 giugno 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 28 settembre 2021; Adotta il seguente regolamento: Funzioni 1. Le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, di seguito denominate Scuole, provvedono alla formazione dei funzionari archivisti di Stato e degli operatori degli archivi storici e correnti, sia pubblici sia privati, sviluppando competenze e conoscenze tecnico-scientifiche di livello avanzato.
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