Art. 5 · Disposizioni finanziarie

Art. 5

5 / 5

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 dic 2021
1. Ai sensi dell', comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le risorse finanziarie destinate al funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-quater, comma 9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui di provenienza anno 2020, sul capitolo 8511, piano gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 2021 Il Ministro del turismo: Garavaglia Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.turismo:decreto:2021-09-29;161#art-5