Art. 4 · Trattamento dei dati personali

Art. 4

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Trattamento dei dati personali

In vigore dal 1 dic 2021
1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni previste dalle lettere d) ed e) dell', comma 2 e, in particolare, delle generalità dei titolari delle strutture ricettive e dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia. 2. Il Ministero del turismo è il titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1. 3. Il gestore della banca dati assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Nell'atto di affidamento del servizio di gestione della banca di dati il Ministero del turismo individua gli obblighi facenti capo al predetto gestore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui all', comma 2, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo definisce le modalità attraverso le quali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti a loro spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all'accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione. 5. Il provvedimento di cui al comma 4, conformemente agli , paragrafo 1, lettera e), 29 e 32 del regolamento UE n. 2016/679, disciplina anche i tempi di conservazione dei dati personali all'interno della banca di dati, gli effetti conseguenti alla scadenza di tali termini, la gestione degli accessi da parte delle persone autorizzate e la sicurezza del trattamento.
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