Art. 4
4 / 5Verifiche e controlli
In vigore dal 30 nov 2021
1. Nel caso in cui le indicazioni e le autocertificazioni di cui all', commi 4 e 5, non risultino veritiere, la Direzione generale di cui all', comma 1, dispone la revoca dell'indennizzo, con recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. La medesima Direzione generale effettua controlli sulla veridicità delle suddette attestazioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Storico versioni
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