Art. 3
3 / 5Misura ed erogazione dell'indennizzo
In vigore dal 30 nov 2021
1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo cura l'istruttoria di tutte le domande pervenute entro il termine di cui all', comma 3.
2. L'indennizzo è erogato in misura pari al valore monetario del voucher, con provvedimento della Direzione generale di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti.
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