Art. 4
4 / 10Conferimento degli incarichi e individuazione del personale per la ripartizione dell'incentivo
In vigore dal 26 nov 2021
Conferimento degli incarichi e individuazione
del personale per la ripartizione dell'incentivo
1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all', comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno del Ministero.
2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.
3. Nei casi di modifica o revoca dell'incarico di RUP o di qualsiasi altro incarico, consentiti dalla normativa vigente, il dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il responsabile di servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta del RUP, individua con apposito decreto, il personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all', comma 1, attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di lavoro da realizzare o di servizio e fornitura da acquisire;
b) delle esperienze professionali acquisite;
c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
d) della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
e) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo posto a base di gara sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo e, su indicazione del RUP, il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascun incaricato.
6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascun lavoro, servizio o fornitura è comunicato dal dirigente o dal responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso.
7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di servizio che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio ufficio, può attingere, per il conferimento dell'incarico, ad appositi elenchi predisposti dalla Direzione generale Organizzazione a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio reso sulla base dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
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