Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

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Ambito di applicazione

In vigore dal 26 nov 2021
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con esclusione del personale appartenente all'Area della dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attività: a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) responsabile unico del procedimento; d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione; f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità; g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente alle attività di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall', nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi. 3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara. 4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
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