Art. 9 · Modifiche

Art. 9

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Modifiche

In vigore dal 4 gen 2022
1. Le modifiche inerenti all'impresa, all'attività o ai soggetti di cui all', sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «MODIFICHE» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2021-08-06;151#art-9