Art. 5 · Accertamento e certificazione dei requisiti

Art. 5

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Accertamento e certificazione dei requisiti

In vigore dal 4 gen 2022
1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli , provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore del diporto, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.
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