Art. 33 · Modifiche all'articolo 46 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Art. 33

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Modifiche all'articolo 46 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all' del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:»; b) al comma 2, lettera a), numero 2), la parola «marchio» è sostituita dalla seguente: «segno»; c) al comma 2, lettera b), alinea, le parole «al marchio o ai diritti anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «al diritto anteriore»; d) al comma 2, lettera b), numero 1), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea», e dopo le parole «, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione» sono aggiunte le seguenti: «; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;»; e) al comma 2, lettera b), numero 3) le parole «, del marchio o dei marchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti»; f) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) riguardo al diritto di cui all' del Codice, su cui si fonda l'opposizione: 1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;»; g) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole «marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale» sono sostituite dalle parole: «diritto anteriore»; h) al comma 2, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all', comma 1.».
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