Art. 32
32 / 49Modifiche all'articolo 45 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice, è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilità o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 2, dopo la parola «invenzioni», sono inserite le seguenti: «, modelli di utilità e topografie»;
c) al comma 5, le parole «di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,»;
d) al comma 7, dopo le parole «L'avente diritto al brevetto» sono inserite le seguenti: «o alla registrazione ai sensi del comma 1».
Storico versioni
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