Art. 23 · Modifiche all'articolo 32 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Art. 23

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Modifiche all'articolo 32 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all' del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 All' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni»; b) al comma 1, lettera f), dopo la parola «collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione» e la parola «preesistenza» è sostituita dalla seguente: «priorità»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.»; d) al comma 5, dopo la parola «registro» è inserita la seguente: «informatizzato»; e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novità vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprietà industriale.».
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