Art. 22
22 / 49Modifiche all'articolo 30 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
All' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2021-06-01;119#art-22