Art. 7 · Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione
Capo II

Art. 7

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Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione

In vigore dal 17 lug 2021
1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione può essere presentata: a) per le attività indicate all', comma 1, lettera a), secondo quanto stabilito ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per l'autorizzazione o l'iscrizione, salvo quanto previsto dall'; b) per le attività indicate all', comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech; c) per le attività indicate all', comma 1, lettera d), dai soggetti ivi indicati. 2. Gli esponenti dei promotori che non sono soggetti vigilati o regolamentati da almeno un'autorità di vigilanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza previsti dagli del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, o da altro atto che lo sostituisca. 3. Le richieste per le attività previste dall', comma 1, lettere b), c) e d), possono essere presentate congiuntamente da più soggetti richiedenti. 4. L'accesso alla sperimentazione non è consentito: a) ai soggetti sottoposti a procedure di sovraindebitamento in base alla normativa a essi applicabile. Non possono partecipare altresì gli imprenditori commerciali sottoposti, in base alla normativa a essi applicabile, a procedura concorsuale o di risanamento, nè gli imprenditori commerciali in forma collettiva in stato di liquidazione in base alla legislazione a essi applicabile; b) agli imprenditori commerciali, tenuti sulla base della normativa applicabile alla redazione dei bilanci, laddove non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi cinque esercizi o, se costituite in un termine inferiore, dalla costituzione.
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