Art. 7 · Procedure di voto

Art. 7

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Procedure di voto

In vigore dal 3 giu 2021
1. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e secondo le modalità definite dall'Ordinanza di cui all', mediante l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. 2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
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