Art. 7
7 / 13Procedure di voto
In vigore dal 3 giu 2021
1. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e secondo le modalità definite dall'Ordinanza di cui all', mediante l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza.
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Storico versioni
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