Art. 10 · Ordinanza elettorale

Art. 10

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Ordinanza elettorale

In vigore dal 3 giu 2021
1. Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto. 2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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