Capo II
Art. 23
Abrogato23 / 41Operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto
In vigore dal 22 nov 2024
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 OTTOBRE 2024, N. 162
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-02-03;26#art-23