Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 apr 2021
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l' del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare gli articoli 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, con il quale è stata data attuazione all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 relativamente ai documenti formati dal Ministero o rientranti nella sua disponibilità;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ed in particolare l', comma 6, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui, tra l'altro, «a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell', comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento, di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza.»;
Ravvisata l'esigenza di integrare il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, al fine di tutelare le procedure e le metodologie di test utilizzate dal CVCN costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per le finalità richiamate;
Sentita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1510/2020, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera n. 20503 del 28 settembre 2020, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
1. All', comma 1, del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296:
a) alla fine della lettera i) il punto è sostituito con il punto e virgola;
b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all', comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per le finalità stabilite dall' dello stesso decreto-legge.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 ottobre 2020
Il Ministro: Patuanelli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1033
Storico versioni
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