Capo I
Art. 2
2 / 15Prove di esame
In vigore dal 10 set 2020
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) scienza delle costruzioni;
b) tecnica delle costruzioni.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche;
b) elementi di elettrotecnica;
c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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