Capo I
Art. 2
2 / 30Definizioni
In vigore dal 16 lug 2020
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per
a) «Beneficiari»:
1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalità di cui all', comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall', comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;
3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale;
b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all', comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall' della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall' della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;
c) «Comitato»: il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato;
e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché ai sensi dell', comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
Storico versioni
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