Capo II
Art. 7
7 / 11Titoli e anzianità di servizio
In vigore dal 3 lug 2020
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:
a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:
1) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 1,80;
2) laurea in scienze biologiche (L-13), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27), scienze geologiche (L-34): punti 1,20;
3) lauree universitarie diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 0,90;
4) laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 2,50;
5) laurea magistrale in biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): punti 1,50;
6) lauree magistrali diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 1,25;
b) master universitario di I livello: punti 0,20;
c) master universitario di II livello: punti 0,30;
d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a), n. 1), n. 2), n. 4) e n. 5): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea.
4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione e, per il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, anche dall'amministrazione di provenienza, purchè in materie attinenti alle funzioni dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
5. Le qualificazioni professionali ammesse a valutazione e i relativi punteggi sono:
a) NBCR terzo livello: 0,40;
b) NBCR secondo livello: 0,20;
c) istruttore o formatore, riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento, in una delle discipline previste dall'amministrazione: 0,50;
d) NIAT e NIA: 0,30;
e) TAS secondo livello: 0,30;
f) USAR medium: 0,30;
g) DOS: 0,20;
h) operatore di sala operativa: 0,20;
i) SAF 2A o avanzato: 0,30;
l) TLC: 0,40;
m) patente terrestre di quarta categoria e patente per APL: 0,20;
n) abilitazione all'espletamento della valutazione dei progetti di prevenzione incendi per le seguenti attività di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
1) attività n. 3a) e 3b): 0,10 punti;
2) attività n. 4a) e 4b): 0,10 punti;
3) attività n. 49 e n. 74: 0,10 punti;
4) attività n. 54 e n. 75: 0,10 punti;
5) attività n. 77: 0,10 punti.
6. I punteggi dei titoli di cui al comma 5 sono cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00, fermo restando che quello di cui alla lettera a) assorbe quello di cui alla lettera b).
7. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,30 punti; ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono attribuiti 0,50 punti. I punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Per il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento sono attribuiti, inoltre, 0,30 punti per ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di provenienza. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Storico versioni
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