Art. 3 · Prove di esame
Capo I

Art. 3

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Prove di esame

In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte consistono nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate al comma 2. 2. La prima prova verte, congiuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle costruzioni. La seconda prova verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie: a) elettrotecnica e impianti; b) meccanica e macchine; c) idraulica. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) fisica; b) chimica; c) topografia; d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi; f) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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