Capo I
Art. 3
3 / 11Prove di esame
In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte consistono nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate al comma 2.
2. La prima prova verte, congiuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle costruzioni. La seconda prova verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) elettrotecnica e impianti;
b) meccanica e macchine;
c) idraulica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) fisica;
b) chimica;
c) topografia;
d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;
f) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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