Art. 3 · Prove di esame
Capo I

Art. 3

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Prove di esame

In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte consistono nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3. 2. La prima prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto amministrativo; b) elementi di diritto costituzionale. 3. La seconda prova scritta verte sulla seguente materia: a) elementi di contabilità di stato. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie: a) elementi di scienza delle finanze; b) elementi di diritto privato; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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