Capo I
Art. 3
3 / 11Prove di esame
In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte consistono nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3.
2. La prima prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto amministrativo;
b) elementi di diritto costituzionale.
3. La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:
a) elementi di contabilità di stato.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) elementi di scienza delle finanze;
b) elementi di diritto privato;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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