Art. 7 · Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

Art. 7

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Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

In vigore dal 3 lug 2020
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui all' la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso, ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione, e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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