Art. 5
5 / 9Titoli
In vigore dal 3 lug 2020
1. La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:
a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva - punti 5,00;
b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00;
c) dottorato di ricerca - punti 1,00;
d) master universitario di I livello - punti 0,40;
e) master universitario di II livello - punti 0,60.
2. I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,00.
3. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti.
Storico versioni
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