Art. 4
4 / 10Acquisto, cessione e detenzione
In vigore dal 15 apr 2020
1. L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, muniti dell'attestazione di conformità di cui all', comma 4, sono consentiti solo tra soggetti maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del cessionario di un documento di identità in corso di validità.
2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformità di cui all', comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
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