Art. 2
2 / 11Principi
In vigore dal 1 mag 2020
1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi di funzionamento:
a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'Agenzia;
b) ottimale valorizzazione del personale, attraverso la corretta valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, anche in stretto collegamento con la performance organizzativa raggiunta dall'Agenzia, in applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori;
c) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
d) semplificazione dei processi di lavoro, chiarezza degli obiettivi assegnati, efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, privilegiando il lavoro per processi e la gestione per progetti in relazione alle attività di particolare rilevanza e complessità;
e) flessibilità e orientamento all'innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza, economicità gestionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia;
f) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo la più ampia conoscibilità e l'accesso agli atti e documenti detenuti dalla stessa, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
g) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e ai fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2020-02-13;25#art-2