Art. 2
2 / 11Funzioni e attività
In vigore dal 1 mag 2020
1. L'Agenzia è composta da due distinte articolazioni competenti ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite, dal decreto-legge n. 109 del 2018, rispettivamente in materia di sicurezza delle ferrovie e in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attività:
a) con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2019, e dal decreto legislativo n. 57 del 2019, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo;
b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i compiti previsti dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 109 del 2018 e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti.
2. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attività, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2020-01-28;24#art-2