Art. 7 · Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni
Capo II

Art. 7

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Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni

In vigore dal 17 mar 2022
1. Fermo restando quanto previsto dall', le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIC, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/. 2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal Ministero della cultura. 3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria. 4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite SPID o CIE, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell', comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell', comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione. 5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta. Con decreto del Segretario generale del Ministero della cultura sono disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite», la finalità di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

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urn:nir:attivita.beni.culturali.i.ministero.turismo:decreto:2019-12-24;177#art-7