Capo III
Art. 11
11 / 12Norme finanziarie
In vigore dal 17 mar 2022
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede:
a) per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell' della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell' della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l'anno 2019;
b) per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell' della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a 30 milioni di euro, iscritte nella missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura.
b-bis) per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell' della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 220 milioni di euro. 1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021. Le risorse di cui alla lettera b) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2020 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022. Le risorse di cui alla lettera b-bis) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2021 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2023.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell' e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all', comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all', comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:attivita.beni.culturali.i.ministero.turismo:decreto:2019-12-24;177#art-11