Art. 2 · Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali
Capo II

Art. 2

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Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali

In vigore dal 25 gen 2020
1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi è soggetta alla verifica del possesso di: a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire; b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso. 2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici. 3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.
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