Art. 7 · Requisiti di partecipazione

Art. 7

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Requisiti di partecipazione

In vigore dal 25 feb 2020
1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di ammissione al finanziamento del fondo: a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all', comma 1; b) l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'associazione proponente il progetto a sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di ammissione al finanziamento; c) l'assenza di altri finanziamenti pubblici del progetto, nazionali o europei, fatto salvo quanto previsto dall', comma 3; d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'associazione, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) l'insussistenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'associazione; f) la posizione di regolarità dell'associazione in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; g) la posizione di regolarità dell'associazione rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse. 2. In caso di partenariato, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti partner.
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