Art. 6
6 / 15Disciplina delle spese
In vigore dal 25 feb 2020
1. La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, è regolata dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009.
2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attività non possono superare globalmente il 10 per cento del costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non possono eccedere il 10 per cento del costo complessivo del progetto.
3. Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore al 5 per cento nè superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul fondo.
4. Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell'associazione proponente.
5. La quota di finanziamento statale non può eccedere l'80 per cento del costo totale del progetto presentato.
Storico versioni
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