Art. 10
10 / 15Esame e valutazione delle domande di finanziamento
In vigore dal 25 feb 2020
1. La verifica dei requisiti di partecipazione, delle condizioni di ammissibilità delle domande di finanziamento e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta, nel rispetto del principio di rotazione, da personale interno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Possono altresì far parte della commissione soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata esperienza nella materia. Ai componenti della commissione si applica quanto previsto dagli articoli 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura civile, nonché 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La partecipazione alla commissione è gratuita e ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. Superata la fase di ammissibilità, la commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:
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| Criteri | Punteggi |
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|A. Requisiti soggettivi | |
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|A1. Esperienza pregressa e | |
| specifica dell'associazione | |
| proponente e degli eventuali | |
| partner nelle aree di | 0-20 |
| attività di cui all'articolo | |
| 2, comma 1. | |
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| Totale A| 20 |
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|B. Caratteristiche del progetto | |
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|B1. Congruità, coerenza e | |
| completezza del progetto | 0-15 |
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| | 0-5 |
|B2. Collaborazioni con enti | 1 punto per ciascuna |
| pubblici o privati | collaborazione documentata, |
| | fino ad un massimo di 5 |
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|B3. Ricaduta sociale e | |
| replicabilità del progetto | 0-15 |
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|B4. Caratteristiche di | |
| innovazione sociale del | 0-15 |
| progetto | |
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| Totale B| 50 |
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|C. Elementi finanziari | |
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| | 0-10 |
|C1. Ammontare del | 1 punto per ogni punto |
| cofinanziamento del | percentuale di cofinanziamento |
| proponente e degli | aggiuntivo rispetto al minimo |
| eventuali partner | previsto, fino a un massimo |
| | di 10 punti |
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|C2. Capacità realizzativa del | |
| progetto (rapporto tra costo | |
| totale del progetto e volume | 0-10 |
| complessivo delle entrate | Fino al 50%: 10 punti |
| totali dell'associazione |Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti |
| proponente. In caso di |Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti |
| partenariato il calcolo viene |Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti |
| effettuato sulla somma dei |Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti |
| totali delle entrate di tutti | Oltre il 70%: 0 punti |
| i soggetti partecipanti al | |
| partenariato). | |
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|C3. Minore incidenza delle | |
| spese di coordinamento e | 0-10 |
| funzionamento (di cui | 1 punto per ogni punto |
| all', comma 2) sul | percentuale inferiore al 20% |
| totale delle spese del | fino ad un massimo di 10 punti |
| progetto | |
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| Totale C| 30 |
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| Totale generale (A+B+C)| 100 |
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4. La commissione di valutazione, nella sua prima seduta e, comunque, prima dell'apertura delle buste contenenti la domanda di finanziamento e la documentazione di cui all', comma 3, può declinare uno o più criteri di valutazione in eventuali sub-criteri.
5. Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.
6. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stila la graduatoria finale, contenente l'elenco delle domande di finanziamento in ordine decrescente di punteggio, che è approvata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
7. I progetti utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
8. In caso di parità di punteggio fra due o più progetti, è ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C3 di cui al comma 3. In caso di ulteriore parità è ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C1 di cui al medesimo comma 3. In caso di ulteriore parità, l'individuazione del progetto da ammettere al finanziamento avviene mediante pubblico sorteggio.
9. Al provvedimento di cui al comma 6 è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it Esso è altresì pubblicato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Storico versioni
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