Art. 3 · Funzioni del Sistema informativo trapianti

Art. 3

3 / 14

Funzioni del Sistema informativo trapianti

In vigore dal 14 nov 2019
1. Il SIT realizza le attività informatizzate della Rete nazionale dei trapianti volte a garantire la tracciabilità e la trasparenza dei processi di donazione, prelievo, trapianto, segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi secondo le caratteristiche tecniche e le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato I. 2. Il SIT assolve alle seguenti funzioni: a) registrazione delle dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte; b) registrazione del flusso dei dati sull'attività di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di organi; c) registrazione del flusso dei dati sull'attività di donazione, approvvigionamento, distribuzione, trapianto di tessuti e cellule; d) registrazione del flusso dei dati sull'attività di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di cellule staminali emopoietiche; e) gestione del registro dei donatori viventi di organi ai sensi dell', comma 6, lettera m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91; f) tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto di organi, differenziate per tipologia di trapianto come risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali e centri interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti; g) gestione delle funzioni di cui all', comma 6, lettere f), l) e m-ter), della legge 1° aprile 1999, n. 91, nonché di cui all', comma 6, lettera d), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015; h) raccolta dei dati ai fini della verifica di qualità e di risultato, di cui all', comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, delle strutture di trapianto di organi e cellule staminali emopoietiche; i) tenuta del sistema di segnalazione e gestione degli eventi e reazioni avversi gravi riguardanti organi, tessuti e cellule; l) gestione del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (RND PMA); m) assegnazione del numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente di organi, tessuti e cellule previsti dall' del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, dall', comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e dall'Accordo tra Ministro della salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione, e impiego clinico delle Cellule staminali emopoietiche (CSE)» del 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR), nonché del codice identificativo della donazione e del donatore ai sensi dell', comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; n) assegnazione della sequenza d'identificazione della donazione ai fini dell'attribuzione del codice unico europeo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; o) registrazione dei decessi con potenzialità di donazione di organi avvenuti nelle strutture sanitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2019-08-20;130#art-3