Art. 13 · Clausola invarianza degli oneri

Art. 13

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Clausola invarianza degli oneri

In vigore dal 14 nov 2019
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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