Art. 2
2 / 19Tenuta ed articolazione dell'elenco
In vigore dal 1 apr 2020
1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'.
2. L'elenco di cui al comma 1 è articolato nelle sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Storico versioni
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