Art. 3 · Procedure operative per la caratterizzazione delle aree

Art. 3

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Procedure operative per la caratterizzazione delle aree

In vigore dal 22 giu 2019
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonché, per le aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche. 2. Le attività di caratterizzazione di aree agricole sono attuate dal responsabile dell'inquinamento in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento. 4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative, sono comunicati alle amministrazioni competenti.
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