Art. 2
2 / 3Modalità di pagamento e riassegnazione dei proventi
In vigore dal 2 mar 2019
1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura e per le finalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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