Art. 1
1 / 6Definizione di panificio
In vigore dal 19 dic 2018
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante norme sulla produzione di pane surgelato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;
Visto il decreto 13 luglio 1998, n. 312, e successive modificazioni, recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato;
Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare l'articolo 17 relativo alla «Denominazione dell'alimento» e l'articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati»;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall', comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio 2018 ed il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018;
Decreta:
Definizione di panificio
1. Per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2018-10-01;131#art-1