Art. 2 · Principi
Titolo ICapo I

Art. 2

2 / 56

Principi

In vigore dal 17 nov 2018
1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all', comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, è demandata ad apposito successivo provvedimento. 3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell', comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. 4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; e) da entrate proprie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2018-08-28;129#art-2