Art. 1 · Oggetto
Titolo ICapo I

Art. 1

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Oggetto

In vigore dal 17 nov 2018
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l', comma 143, il quale prevede che: «Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati»; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, con cui vengono dettate «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, contenente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l', che ha sancito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e ha delegato il Governo ad adottare uno o più regolamenti contenenti, tra l'altro, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole, e le istruzioni per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, avente ad oggetto «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l', comma 1, lettera a), nonché il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 avente ad oggetto «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' della legge 31 dicembre 2009, n. 196», recanti disposizioni relative al controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»; Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, l' che detta disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni, recante «Disposizioni recanti attuazione dell' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l', commi 33 e 34, che ha previsto inserimento delle istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione della normativa in materia di tesoreria unica, nonché l', comma 7, che ha dettato disposizioni in materia di acquisti in forma centralizzata; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»», che, in attuazione di quanto previsto dall' della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta norme relative alla gestione delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia; Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato , comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso in data 20 settembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell', comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1693 del 22 febbraio 2018; Adotta il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.
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