Art. 5 · Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa

Art. 5

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Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa

In vigore dal 11 ago 2018
1. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono i Piani triennali dell'offerta formativa secondo i principi e le finalità indicati all' del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie per realizzare attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari a norma dell', comma 7, della legge n. 107 del 2015. 2. Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P., ai sensi dell', comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, possono utilizzare: a) la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all', comma 5 della legge n. 107 del 2015; b) gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all', entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all', comma 5, della legge n. 107 del 2015. 3. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'utilizzo delle quote di autonomia di cui al comma 2, lettera a), fermo restando il loro computo rispetto all'orario complessivo, garantiscono il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento contenuti nel P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le attività dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3. Per gli insegnamenti e le attività dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3. 4. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio di cui all' nei percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione a norma dell', comma 5, del decreto legislativo. A tal fine, le Istituzioni scolastiche di I.P. possono utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale a norma dell' del decreto legislativo e garantendo comunque l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento e attività di cui all'Allegato 3. 5. Le regioni indicano, nell'ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell'offerta formativa, le priorità in coerenza con le quali le istituzioni scolastiche di I.P. possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, di cui all', comma 5, del decreto legislativo. 6. Allo scopo di sostenere l'occupabilità dei giovani in relazione alle filiere produttive del territorio, le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, a norma dell', comma 5, del decreto legislativo, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, anche l'acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, semprechè prevista dalla programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni, è coerente con l'indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente. 7. I Piani triennali dell'offerta formativa comprendono attività e progetti di orientamento scolastico, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di istruzione professionale e di IeFP, sia per promuovere l'inserimento della studentessa e dello studente nel mondo del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sia per facilitare la progressiva costruzione del percorso formativo di ciascuna studentessa e di ciascuno studente. A ciò concorrono soprattutto i partenariati territoriali che le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare nella propria autonomia per migliorare e ampliare l'offerta formativa, il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali, la realizzazione di percorsi in alternanza, a partire dal secondo anno, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. 8. Nei piani triennali dell'Offerta formativa è resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio, a norma dell', comma 5, del decreto legislativo, nei percorsi richiesti dal territorio con l'indicazione delle attività economiche di riferimento. 9. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati a norma dell' del decreto legislativo, possono: a) stipulare contratti di prestazioni d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'istituto; b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, fermo restando che, ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate. 10. Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, l'attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previo accreditamento regionale secondo modalità definite con gli accordi previsti dall', comma 2, del decreto legislativo. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo. 11. Fermo restando quanto previsto dall', comma 6, ultimo periodo, le istituzioni scolastiche di I.P., nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, progettano e realizzano i Piani triennali dell'offerta formativa utilizzando le dotazioni organiche determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente sulla base dei criteri indicati all' del decreto legislativo, ivi comprese quelle relative alle quote di compresenza, all'esercizio delle funzioni relative agli uffici tecnici, all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità previsti all' del decreto legislativo nonché quelle dell'organico per il potenziamento di cui all', comma 95 della legge n. 107 del 2015 e dell'allegata Tabella 1. Gli Uffici scolastici regionali garantiscono l'ordinato sviluppo dei percorsi formativi assicurando le risorse necessarie, ove disponibili. 12. Nei limiti della consistenza complessiva dell'organico dell'autonomia del personale docente, sviluppata sulla base dei quadri orari degli insegnamenti e del fabbisogno dei posti di potenziamento indicati dall'istituzione scolastica, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, e autorizzati dall'Ufficio scolastico regionale all'istituzione scolastica, il dirigente dell'istituzione scolastica di I.P determina, ai sensi dell' del decreto legislativo, l'articolazione delle cattedre, al fine di utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilità di cui al presente regolamento.
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