Art. 6 · Commissione consultiva e di valutazione

Art. 6

6 / 16

Commissione consultiva e di valutazione

In vigore dal 19 giu 2018
1. Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, è costituita presso il Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce la Commissione tecnico-consultiva di cui all' del decreto. 2. La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e di accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di secondo ciclo. 3. La Commissione è composta da: a) quattro docenti universitari di ruolo anche in quiescenza, designati dal CUN, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti della classe di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94; b) quattro esperti scelti dal Ministro tra persone di elevata qualificazione e con comprovata esperienza e capacità relative ai settori delle lingue e dell'interpretariato; c) un esperto in valutazione e programmazione designato dall'ANVUR; d) un rappresentante del Ministero. 4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio della direzione, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro designa, tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità. 5. La Commissione dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati una sola volta. 6. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicità delle decisioni e delle valutazioni. 7. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni, anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del Direttore generale. 8. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e a titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente. 9. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori di tutte le scuole superiori per mediatori linguisti. I membri della Commissione non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, nè avere presso le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto. 10. L'attività di componente della Commissione è svolta a titolo gratuito. 11. La Commissione tecnico-consultiva di cui all' del decreto resta in carica fino alla costituzione della Commissione. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione tecnico-consultiva non può accettare nuove istanze di riconoscimento o accreditamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2018-05-03;59#art-6