Art. 10 · Decorrenza degli effetti

Art. 10

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Decorrenza degli effetti

In vigore dal 11 ago 2020
1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 2018 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 395

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2018-02-09;17#art-10